aggiornamento al 18 settembre 2007
STATUTO SOCIALE
approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
il 18
settembre 2007 |
|
Art.1
DEFINIZIONE GIURIDICA
E' costituito, con sede in Milano, il "Centro Italiano Riscaldamento",
identificabile anche con il logo "CIR".
Il "CIR" è costituito come associazione di diritto
privato a norma
degli art. 14 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione:
- è senza fini di lucro (non profit);
- ha carattere solidaristico;
- è apolitica, apartitica, aconfessionale.
Art.2
OGGETTO E SCOPO
II CIR ha per oggetto:
1) la promozione, la diffusione, lo sviluppo e il perfezionamento delle
tecniche e delle norme rivolte all'uso razionale dell'energia per la
climatizzazione invernale ed estiva, illuminazione degli ambienti e
rinnovo dell'aria ai fini specifici del benessere, dell'igiene
ambientale e della
sicurezza delle persone ed ai fini generali della conservazione delle
risorse energetiche e della difesa dell'ambiente;
2) la promozione, lo sviluppo e il perfezionamento, nonchè la
normalizzazione e il controllo di idoneità ed efficacia, anche
sotto il
profilo dei costi, degli impianti tecnici, degli interventi per la
riduzione dei consumi, delle apparecchiature impiegate (compresi
sistemi alternativi di produzione, con energie rinnovabili e non) e
della qualità dei combustibili.
Allo scopo il CIR potrà :
- promuovere i rapporti con gli enti istituzionali centrali e locali
finalizzati alla ottimizzazione della normativa e alla regolamentazione
dei temi oggetto dello scopo dell'associazione;
- promuovere e perfezionare le metodologie di diagnosi e certificazione
energetica degli edifici;
- promuovere la raccolta di documentazioni atte a fornire informazioni
di carattere tecnico ed economico nei settori specifici sopra indicati;
- promuovere le ricerche di mercato, curare l'elaborazione di dati
statistici, favorire pubblicazioni, convegni, ecc. e partecipare ad
iniziative di altri enti e organizzazioni, sia in Italia che
all'estero, che abbiano o si propongano finalità analoghe;
- esercitare attività promozionale e servizi di
consulenza anche
attraverso la produzione e diffusione di materiale o supporti
specialistici
- promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori
anche attraverso l'organizzazione di corsi specifici.
Art.3
DEI SOCI
Possono far parte del CIR in qualità di Soci, Enti,
Società e persone
fisiche esercenti nel territorio nazionale, attività di:
1) produzione e/o trasformazione e/o importazione e commercializzazione
di energia e/o prodotti energetici destinati alla climatizzazione
estiva e invernale;
2) distribuzione dell'energia e/o dei prodotti energetici destinati
alla climatizzazione estiva e invernale;
3) costruzione e/o importazione di apparecchiature destinate
all'impiego di energia e/o prodotti energetici per la climatizzazione
estiva e invernale;
4) installazione e/o manutenzione e/o gestione degli impianti di
climatizzazione estiva e invernale;
5) progettazione, studio e consulenza in problemi tecnici, legali,
economici del settore.
I predetti settori di attività determinano altresì
i "Gruppi" di
appartenenza dei soci.
I soci del CIR possono essere:
a) effettivi
b) onorari
c) aderenti
3.1. Soci effettivi
I soci effettivi possono essere individuali e collettivi.
Sono soci effettivi individuali le persone fisiche che, esercitando le
attività del gruppo 5 di cui al presente articolo, versino
annualmente
la quota sociale, il cui importo è stabilito dal Consiglio
Direttivo.
I soci effettivi individuali non possono far parte di Enti ed Aziende
già associate.
Sono soci effettivi collettivi gli Enti o le Aziende che esercitino una
delle attività di cui all'art. 3.
3.2. Soci Onorari
II Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di Socio
Onorario e
conferire cariche sociali a titolo onorifico a persone che abbiano
particolare esperienza e competenza nei campi di interesse citati
all'art. 2.
I soci Onorari, e le persone come sopra rivestite di cariche sociali a
titolo onorifico, possono partecipare, senza diritto di voto,
rispettivamente alle Assemblee Generali dei Soci ed alle riunioni degli
organi sociali.
3.3. Soci Aderenti
Possono partecipare al CIR come Soci aderenti le organizzazioni
economiche, sindacali o professionali aventi carattere nazionale,
operanti nei campi di interesse citati all'art. 2, nonchè gli
Enti
nazionali aventi per oggetto ricerche scientifiche ed economiche
ricadenti nell'ambito degli stessi campi. Ogni Socio aderente
può
prendere parte, senza diritto di voto, alle Assemblee Generali dei Soci
ed alle riunioni degli organi sociali.
3.4. Perdita della
qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per perdita da parte del Socio effettivo del requisito fondamentale
richiesto dall'art. 3;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di
ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli
obblighi
derivanti dal presente Statuto, per gravi violazioni di norme etiche o
morali che rendano incompatibile la presenza nel CIR, per interdizione,
inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad
eccezione di quelli di natura colposa, per condotta contraria alle
leggi ed all'ordine pubblico, per fallimento.
Contro il provvedimento di esclusione, è ammessa la
possibilità di
proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici
giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso
non ha effetto sospensivo della sanzione.
Art.
4
DEI SOCI EFFETTIVI
4.1. Ammissione dei Soci effettivi
Per essere ammessi al CIR in qualità di Socio effettivo
occorre
presentare domanda scritta. Per le Aziende e gli Enti collettivi la
domanda dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante. Nella
domanda di ammissione deve essere esplicitamente indicato che il
richiedente ha preso visione del presente Statuto e della delibera del
Consiglio Direttivo di cui all'art.8 comma 3, per cui la presentazione
stessa della domanda di ammissione costituisce implicita accettazione
di quanto in tali documenti previsto. Nella domanda dovranno essere
specificate le generalità del titolare e/o del legale
rappresentante
dell'ente, la natura dell'attività esercitata,
l'ubicazione
dell'impresa, l'ammontare del fatturato ed il volume dei prodotti
destinati al mercato extrarete o di gas distribuito per usi civili o,
per I Comuni e le Aziende Municipalizzate e simili, il numero di
abitanti rispettivamente del Comune e della zona servita,
nonchè, per
le sole imprese artigiane, il numero dei dipendenti.
Sulle domande di adesione decide il Consiglio Direttivo con giudizio
insindacabile anche per quanto riguarda l'attribuzione della categoria
di cui all'art. 3 che verrà determinata in relazione alla
attività
prevalente esercitata dal richiedente.
4.2. Obblighi dei Soci effettivi
I Soci effettivi si obbligano a:
a) far parte del CIR per l'anno in corso alla data di ammissione e per
quello successivo. A scadenza, l'adesione al CIR si
opererà con
rinnovazione tacita di anno in anno a meno che non sia presentato dal
Socio formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata inviata
entro il 30 (trenta) settembre con effetto dal primo gennaio dell'anno
successivo;
b) osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni
regolarmente
adottate dai competenti organi del CIR;
e) astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con gli scopi e le
direttive del CIR;
d) dare tutta la collaborazione e fornire le notizie che venissero loro
richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. Tali notizie
debbono tuttavia dal CIR essere tenute riservate, e, ove sia
necessario, utilizzate solo in forma riassuntiva e senza indicazione
della fonte, salvo il caso che tale indicazione sia esplicitamente
autorizzata dal Socio interessato o debba essere fornita a norma di
legge;
e) versare per tutto il tempo per cui dura il loro impegno associativo,
ai sensi del presente articolo, un contributo annuo commisurato al
numero di voti in Assemblea generale, nella misura, nei termini e con
le modalità che verranno deliberate per ogni esercizio dal
Consiglio
Direttivo. Il versamento del contributo associativo non esime
l'associato dal pagamento di eventuali rimborsi per l'esecuzione da
parte del CIR di specifici servizi richiesti dal Socio stesso.
4.3. Diritti dei Soci effettivi
I soci effettivi hanno diritto:
a) di partecipare all'Assemblea Generale ed alle votazioni che in essa
si tengono e ad essere eletti alle cariche sociali;
b) di ricevere gratuitamente il notiziario del CIR, le circolari con i
relativi allegati, nonchè le comunicazioni sociali;
c) di ottenere il parere e l'assistenza del CIR in tutte le questioni
relative ai problemi connessi all'attività delle categorie
aderenti;
d) di partecipare ai convegni ed ai viaggi di istruzione secondo le
norme fissate dagli organi sociali.
Art.5
DEI SOCI ADERENTI
5.1. Ammissione dei Soci Aderenti
L'associazione, l'Ente o l'Organizzazione che desideri partecipare al
CIR come Socio aderente deve presentare domanda sottoscritta dal suo
legale rappresentante, contenente esplicita dichiarazione di conoscere
il presente Statuto, di impegnarsi ad osservarlo e di voler collaborare
ai fini di cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto medesimo.
Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo con giudizio
insindacabile. Per ciascuna categoria indicata all'art. 3 può
essere
ammesso più di un richiedente in presenza di più
richieste
caratterizzate da una rappresentatività particolarmente
qualificata. Il
Consiglio Direttivo può decidere, con motivata determinazione,
circa
l'ammissione di Enti o Associazioni non aventi carattere nazionale.
5.2. Obblighi e diritti dei Soci
L'ammissione dei Soci aderenti non è condizionata al pagamento
di alcun
contributo annuo. Il Socio aderente ha diritto a ricevere il notiziario
del CIR e le comunicazioni sociali; ha altresì diritto a
partecipare ai
convegni ed ai viaggi di istruzione secondo le norme fissate dagli
organi sociali.
Art.6
DEL PATRIMONIO
6.1. II patrimonio dell'Associazione
è
costituito:
a) dai beni mobili, immobili e universalità di
beni, che
diverranno di
proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
c) da eventuali sovvenzioni, rendite, erogazioni, donazioni e lasciti.
6.2. Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
a) dalle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci
effettivi e dai contributi volontari degli aderenti;
b) da contributi pubblici e privati;
C) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
d) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci;
e) da proventi derivanti da iniziative promozionali e da ogni altra
entrata derivante da attività commerciali e produttive
marginali od
occasionali.
Le summenzionate entrate ed il patrimonio costituiscono il Fondo comune
dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese
per la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.
I singoli Soci, o i loro eredi, non hanno diritto alcuno sul Fondo
comune dell'Associazione e pertanto non possono chiedere la divisione
del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso,
esclusione,
morte o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto
associativo.
Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato
esclusivamente
per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestioni nonchè fondi, riserve o capitale, sia durante
la
vita dell'Associazione che in fase di liquidazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
6.3. Diritti sul patrimonio sociale
II Socio che per qualunque motivo cessi di far parte del CIR perde ogni
diritto sul patrimonio sociale.
Art.7
DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) Le Riunioni di Gruppo
c) il Consiglio Direttivo
e) il Comitato di Presidenza
d) il Presidente
e) il Vice Presidente Vicario
f) il Collegio dei Revisori dei conti
g) Il Collegio dei Probiviri
Art.8
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci.
L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via
straordinaria.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci, iscritti
all'Associazione e in regola con il versamento delle quote associative
scadute nel momento in cui si tiene l'Assemblea. Gli associati non in
regola con il predetto obbligo possono comunque partecipare ai lavori
assembleari, senza diritto di voto e senza contribuire alla
costituzione del quorum.
Ogni Socio ha diritto ad uno o più voti secondo il gruppo e la
categoria di appartenenza, che verrà o verranno esercitati
nell'osservanza delle regole indicate al punto 8.3.
Gli associati diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dal
legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato
all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato per iscritto. I
Soci
possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di
delega scritta: ogni socio non potrà essere portatore di
più di 8
(otto) deleghe.
8.1. Assemblea Ordinaria
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno,
entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto economico
e finanziario (bilancio annuale) e per l'eventuale elezione delle
cariche sociali.
II Consiglio Direttivo stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'Ordine
del Giorno.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante
comunicazione
scritta diretta a ciascun socio, inviata a mezzo raccomandata, anche a
mano, fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data
della riunione. L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione
del luogo, giorno ed ora per la prima e l'eventuale seconda
convocazione, nonchè l'ordine del giorno.
L'Assemblea ordinaria:
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e
direttive generali dell'Associazione;
- delibera sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori e del
Collegio dei Probiviri;
- ratifica la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio
Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vice
Presidente Vicario o dal Consigliere avente la maggiore
età anagrafica.
La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato
dall'Assemblea. L'Assemblea, ove necessario, nomina due Scrutatori.
Al Presidente spetta la verifica del diritto di intervento e di voto da
parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonchè
di stabilire le
modalità di voto e accertare la regolarità
dei voti espressi.
Il verbale dell'Assemblea, redatto a cura del Segretario,
dovrà essere
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori e riportato sul libro verbali dell'Assemblea. Nei casi di
legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea
lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente
costituita
quando sia presente almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti
attribuiti agli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è
validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o
rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti
presenti, senza tenere conto degli astenuti.
8.2. Assemblea Straordinaria
L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un decimo
dei voti spettanti al complesso degli associati, indicandone l'Ordine
del giorno.
L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse
modalità
previste per l'Assemblea Ordinaria ed è in generale disciplinata
dalle
norme sopra dettate al punto 8.1 in quanto compatibili.
Fatto salvo quanto infra previsto, l'assemblea straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno
il 50% (cinquanta per cento) dei voti attribuiti agli associati, e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o
rappresentati.
Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti
presenti, senza tenere conto degli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il quorum previsto dall'art. 21 C.C. ultimo comma.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata
dell'associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione
dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a
seguito della liquidazione.
8.3. Diritto di voto nell'Assemblea
Generale
I Soci appartenenti al Gruppo 1) di cui all'art. 3 avranno diritto ad
un numero di voti in rapporto al quantitativo di energia destinata al
riscaldamento distribuito nell'anno solare su territorio nazionale.
Avuto riguardo alla riservatezza dei dati relativi ai singoli
raggruppamenti prodotti/mercato, per i Soci che trattano combustibili
liquidi si farà riferimento all'intero volume di prodotti
destinati al
mercato extrarete in ragione di un voto ogni 40.000 tonnellate di
prodotto, mentre i Soci che trattano combustibili gassosi si
farà
riferimento al volume di gas distribuito per usi civili, in ragione di
un voto ogni 50 milioni di metri cubi di gas per usi civili distribuito.
I Soci individuali appartenenti al gruppo 5) di cui all'art. 3,
nonchè
le imprese iscritte agli Albi Provinciali delle Imprese Artigiane e
appartenenti al Gruppo 4) di cui all'art. 3, aventi fino a 10
dipendenti, avranno diritto ad un voto.
I restanti Soci collettivi facenti parte dei Gruppi 2), 3), 4) e 5) di
cui all'art. 3 avranno diritto ad un numero di voti in rapporto alla
cifra del fatturato realizzato nell'anno solare o, per i Comuni e le
Aziende Municipalizzate e similare, in rapporto al numero di abitanti
rispettivamente del Comune e della zona servita. A tale effetto detti
Soci collettivi verranno inseriti in una delle classi di voti
individuate come al successivo terz'ultimo comma del presente articolo.
Relativamente a Comuni od Aziende municipalizzate, consortili o
similari l'attribuzione delle classi di voto avverrà con
il seguente
schema:
per aree fino a 50.000 abitanti: 2 voti
da 50.000 fino a 100.000 abitanti: 3 voti
da 100.000 fino a 200.000 abitanti: 4 voti
da 200.000 fino a 500.000 abitanti: 6 voti
da 500.000 fino a 1.000.000 abitanti: l0 voti
oltre 1.000.000 di abitanti: 15 voti
Qualora il Socio collettivo sia stato iscritto a un Gruppo in relazione
alla sua attività prevalente, secondo quanto previsto
all'ultimo comma
dell'art. 8, il numero di voti ad esso spettante sarà
determinato in
base al fatturato nell'anno solare della stessa attività
prevalente.
Con scadenza periodica, almeno quadriennale, il Consiglio Direttivo
predisporrà, su proposta del Comitato di Presidenza, l'eventuale
aggiornamento delle cifre di fatturato che delimitano le classi di voto
per i Gruppi 2), 3), 4) e 5) di cui al secondo comma del presente
articolo, in maniera da neutralizzare eventuali effetti inflattivi
dovuti a variazioni di accise su prodotti o variazioni del potere di
acquisto della moneta. Gli importi di fatturato che delimitano le
classi di voto verranno riportati nella documentazione che
verrà
sottoposta ad ogni aspirante Socio, in modo che lo stesso ne sia a
conoscenza all'atto dell'adesione.
I Soci che, per effetto di intervenute modifiche nella loro
attività o
di variazioni nel fatturato, ritenessero di essere nella condizione di
mutare Gruppo di appartenenza o, all'interno dello stesso Gruppo,
classe di voto, sono tenuti a darne comunicazione scritta alla
Segreteria del CIR entro il 31 (trentuno) Gennaio di ciascun anno, con
effetto per l'anno solare in corso, restando in difetto portatori degli
stessi diritti di voto in precedenza loro assegnati.
Il numero dei voti spettanti a ciascun associato sarà
annotato in
apposito registro. Nell'inviare la convocazione, l'Associazione
comunicherà all'associato il numero dei voti a cui ha
diritto.
8.4. Modalità di
intervento e voto
L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in
più
luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che
siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di
parità di trattamento dei soci, ed in particolare a
condizione che: (a)
sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare
l'identità e
la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento
dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b)
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli
intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso
di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della
società , nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi
ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il
presidente e il soggetto verbalizzante.
I diritti di voto assembleari previsti dal presente Statuto possono
essere esercitati da ogni associato nelle varie forme consentite, sia
per corrispondenza secondo le modalità autorizzate dal
Consiglio
Direttivo in occasione delle delibere di convocazione delle Assemblee
Generali o delle riunioni di Gruppo. In quest'ultimo caso le
modalità
di votazione possono essere determinate anche dal Comitato di
Presidenza.
Art.
9
DELLE RIUNIONI DI GRUPPO
Sono costituite dai Soci appartenenti ai singoli Gruppi di cui all'art.
3.
Vengono convocate dal Consiglio Direttivo, o dal Comitato di
Presidenza, autonomamente o a richiesta di tanti Soci appartenenti al
Gruppo aventi diritto complessivamente almeno a un decimo dei voti,
ogni qualvolta gli interessi dei Soci lo renderanno opportuno. Le
Riunioni dovranno in ogni caso essere convocate entro tre mesi dalla
scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso, o nel caso
previsto all'ultimo comma del presente articolo, per eleggere i
Consiglieri, che dovranno rappresentare i Gruppi medesimi in senso al
Consiglio Direttivo.
Ogni Gruppo i cui iscritti abbiano diritto, a norma del presente
articolo e nel loro complesso, a non meno di
n. 500 voti, eleggerà 7 (sette) Consiglieri qualora i suoi
iscritti
abbiano diritto a meno di 500 ma a più di 50 voti
eleggerà 5 (cinque)
Consiglieri.
In caso diverso il Gruppo potrà eleggere 3 (tre)
Consiglieri.
I Consiglieri di ciascun gruppo nominano il loro Presidente che
farà parte del Comitato di Presidenza.
La qualifica di delegato al Consiglio Direttivo si perde:
a) per dimissioni;
b) per impedimento grave, che verrà proclamato
dall'Assemblea di Gruppo
su richiesta del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza nei
casi ritenuti opportuni, oppure dopo assenze continuative o ripetute ad
almeno tre riunioni successive del Consiglio Direttivo;
e) a scadenza del mandato biennale di cui al successivo art.10.
Qualora per effetto di dimissioni o di impedimento grave come sopra
proclamato il numero dei Consiglieri di un Gruppo dovesse ridursi per
più di un terzo, dovrà essere convocata una nuova
Riunione di Gruppo
per il reintegro dei delegati decaduti. I nuovi Consiglieri così
eletti
restano in carica sino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.
Art.10
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
II Consiglio Direttivo è composto da tanti membri quanti sono i
gruppi,
a seconda dei voti ad essi spettanti, presenti nell'Associazione, come
precisato al precedente articolo 9: è composto dai Consiglieri
come
sopra eletti dalle Riunioni di gruppo.
I Consiglieri così nominati ricoprono tale carica per la durata
di
quattro anni, salvo più breve durata prevista al momento della
nomina e
sono rieleggibili.
In caso di dimissioni di un membro, questo verrà
sostituito dal primo
dei non eletti da parte del gruppo del Consigliere uscente.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi
membri in carica e comunque almeno ogni tre mesi.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per
morosità e
indegnità , in conformità a quanto stabilito nel
presente statuto;
c) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che
si dovessero rendere necessari;
d) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo e le relazioni ad
essi allegate da sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale;
e) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
f) determinare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie (almeno una volta
all'anno) dei soci;
h) convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o
venga richiesta dai soci; i) programmare l'attività
dell'Associazione
rispettando le direttive e le finalità dell'Associazione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la
gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna: salvo
limitazioni espressamente e tassativamente poste dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente,
mediante fax e/o e-mail e/o raccomandata anche a mano, almeno tre
giorni prima della data fissata per la riunione. In mancanza di
convocazione nei termini predetti l'adunanza del Consiglio è
valida
solo se sono presenti tutti i membri. Verrà redatto
verbale delle
riunioni, a cura di uno dei presenti incaricato dal Presidente; il
relativo verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e
inserito nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi
componenti in carica; le decisioni sono valide se assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo può delegare al Comitato di Presidenza
tutte o
parte delle sue funzioni relative alla gestione dell'Associazione.
Art.ll
DEL PRESIDENTE - DEL COMITATO DI
PRESIDENZA - DEI REVISORI
CONTABILI - DEI PROBIVIRI
11.1. Presidente
II Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può
essere scelto
anche tra i non soci, dura in carica per il periodo di quattro anni ed
è rieleggibile. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la
rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, con facoltà di agire e di resistere in giudizio,
nominando
avvocati e procuratori alle liti. La carica può non essere
gratuita: in
tal caso l'assemblea dovrà stabilirne l'emolumento. Il
Presidente
rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano
l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale
dell'Assemblea. Adempie altresì a tutte le altre funzioni
previste dal
presente statuto. E' autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura e a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati,
rilasciandone liberatorie quietanze. In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente
Vicario, se nominato.
11.2. Vice Presidente Vicario
II Vice Presidente Vicario, nominato dai membri del Comitato di
Presidenza, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e
cura in particolar modo l'organizzazione dell'Associazione, l'aspetto
amministrativo e finanziario.
In caso di impedimento prolungato del Presidente e comunque entro tre
mesi dall'assenza o dell'impedimento, viene convocato il Consiglio
Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
11.3. Comitato di Presidenza
I Consiglieri di ciascun "Gruppo" nominano un proprio Presidente che li
rappresenta nel Comitato di Presidenza.
Il Comitato coadiuva il presidente nella gestione dell'Associazione su
delega dei poteri rimessa dal Consiglio Direttivo e le sue decisioni
sono prese a maggioranza. Per quanto non espressamente previsto, si
applicano in quanto compatibili le regole dettate dal presente statuto
per il consiglio direttivo.
Di norma, il membro più anziano del Comitato di Presidenza
svolge la
funzione di Vice Presidente Vicario, qualora il Presidente fosse
impossibilitato nello svolgere le sue funzioni.
11.4. Collegio dei Revisori dei conti
L'Assemblea ordinaria dei Soci, qualora lo ritenga utile o necessario,
può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre
membri
effettivi e due supplenti, potendoli essa scegliere in tutto o in parte
anche fra persone estranee all'Associazione, in una lista di almeno
cinque candidati. A tal fine, in tempo utile per la votazione in
Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con
comunicazione diretta a tutti gli associati.
Almeno un revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore
ufficiale contabile. Risultano eletti Revisori effettivi i tre
candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i
successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in
caso di parità viene eletto quello più anziano di
età . Il Presidente
del Collegio è designato dall'assemblea.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti restano in carica per
quattro esercizi sociali e sono rieleggibili.
II Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione
economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione
sui bilanci.
I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea, del
Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo. Qualora, per
qualsiasi motivo, venisse a mancare un Revisore effettivo, un Revisore
supplente gli subentra in relazione al numero dei voti conseguiti; in
caso di parità subentra quello più anziano
dì età . II compenso dei
Revisori è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina per
l'intero
periodo di durata del loro ufficio.
11.5. Collegio dei Probiviri
L'Assemblea elegge cinque Probiviri, tre effettivi e due supplenti.
Ciascun socio votante può esprimere fino ad un massimo di cinque
preferenze nell'ambito di una lista, proposta dal Consiglio Direttivo
anche al di fuori dei soci e dei suoi mandatari e composta da un numero
di candidati che sia almeno il doppio rispetto al numero da eleggere.
Nell'imminenza dell'Assemblea chiamata all'elezione, il
Presidente dell'Associazione invita i soci a far pervenire per
iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte
dal
Consiglio Direttivo alla votazione. La carica di Proboviro è
incompatibile con la carica di Presidente nonchè con ogni altra
carica
o incarico nell'ambito della Associazione.
I Probiviri durano in carica per quattro esercizi e sono rieleggibili
senza limiti di mandato.
Nel caso di cessazione dell'incarico o di impedimento di uno dei
Probiviri a svolgere l'incarico, subentra allo stesso il proboviro
supplente più anziano e il nuovo eletto resta in carica fino al
rinnovo
del Collegio dei Probiviri da parte dell'Assemblea.
I Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto, entro 15 giorni
dalla nomina, che non hanno alcuna incompatibilità
prevista dall'art.51
del codice di procedura civile e dal Codice etico e dalla Carta dei
valori associativi.
II Presidente del Collegio è designato dal Collegio al proprio
interno.
Fermo restando che le decisioni assunte non hanno natura di lodo
arbitrale, al Collegio dei Probiviri compete la risoluzione delle
controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute
nel presente statuto, nonchè quelle derivanti dalle
deliberazioni
dell'Assemblea o degli altri organi della Federazione.
II Collegio dei Probiviri deve prestarsi a decidere tutte quelle
altre controversie che i soci ritenessero di sottoporre ad esso, sempre
che si tratti di questioni concernenti i rapporti associativi che
possono formare oggetto di compromesso.
La decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli
organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai
Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza
nelle cariche stesse.
II ricorso al Collegio dei Probiviri, diretto al Presidente del
Collegio stesso, deve essere formulato per iscritto e congruamente
motivato. Il Collegio dei Probiviri giudica quale arbitro amichevole
compositore, con dispensa da ogni formalità .
Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere deliberate a
maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data di presentazione del
ricorso. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di
ulteriori
quindici giorni.
Le decisioni devono essere comunicate alle parti interessate ed al
Presidente della Associazione entro cinque giorni dalla data della
deliberazione e sono inappellabili.
Il ricorso potrà avere effetto sospensivo, qualora il
Collegio dei
Probiviri lo reputi opportuno in relazione alle concrete circostanze di
fatto.
I soci, presa preventiva visione e accettato il presente statuto e i
regolamenti, si impegnano, con l'adesione alla Associazione, a
ricorrere ai Probiviri ed a rispettare le decisioni del Collegio dei
Probiviri per le questioni di loro competenza.
Per i procedimenti monitori e per qualsiasi necessità di
ricorrere al
Giudice ordinario, sarà esclusivamente competente il Foro
di Milano.
11.6. Disposizioni generali sulle
cariche
Ove non diversamente disposto dal presente statuto, per Soci, qualora
gli stessi siano entità diverse dalle persone fisiche, si
intendono il
titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle
imprese, un suo delegato designato e scelto tra i procuratori generali
o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o
Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti
dell'impresa, in base a delega scritta, gli amministratori, gli
institori, i dirigenti dell'impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica
della
Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è
incompatibile con ogni altra carica della Associazione.
L'accesso alle cariche di Presidente, di membro del Consiglio Direttivo
e del Comitato di Presidenza è condizionato alla
regolarità
dell'inquadramento del socio o dell'impresa rappresentata.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che
siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del
mandato
stesso.
In caso di dimissioni da una carica elettiva, il dimissionario
dovrà
darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Presidente
del Collegio dei Revisori e al Presidente della Associazione.
Le dimissioni avranno comunque efficacia dalla data in cui saranno
pervenute agli organi destinatari suddetti.
Art.12
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentuno
dicembre di ogni anno.
Ogni anno debbono essere compilati dalla Associazione il bilancio
preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'Assemblea per
l'approvazione entro quattro mesi decorrenti dalla chiusura
dell'esercizio insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori contabili.
Il Consiglio Direttivo dovrà presentare il bilancio
preventivo e il
conto consuntivo al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni
prima della data fissata per l'Assemblea.
Dalla data dell'avviso di convocazione, i bilanci ed i loro allegati
verranno depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione
degli associate che intendessero consultarli.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al
perseguimento degli scopi sociali, salve diverse previsioni di legge.
Art.
13
SCIOGLIMENTO
La durata dell'Associazione è illimitata.
L'Associazione si scioglie, oltre che per le altre cause previste dalla
legge, per decisione presa dall'Assemblea in sede straordinaria col
voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi
dell'art. 21 c.c. o per impossibilità di conseguire gli
scopi
istituzionali.
L'assemblea che delibera lo scioglimento provvedere alla nomina di uno
o più liquidatori per i relativi adempimenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, quanto
residuerà esaurita la
liquidazione non potrà essere ridistribuito tra i soci, ma
verrà
interamente devoluto a Enti o ad altra associazione con
finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di
controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art.14
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E NORME FINALI
Tutti gli atti e i documenti relativi all'attività
dell'Associazione
possono venire consultati, previo appuntamento, da parte di qualunque
Socio presso la sede dell'Associazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme
stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di
associazioni.